Art. 1.
(Nozione di unione civile).

      1. Due persone fisiche dello stesso sesso, almeno una delle quali cittadino italiano o regolarmente residente nel territorio della Repubblica, possono contrarre fra loro un'unione civile.
      2. All'unione civile, alla sua celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti fra i contraenti e alle loro vicende, anche in materia di successione, si applicano tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio civile, incluse le eventuali modificazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili e con le sole eccezioni espressamente disposte.
      3. Ai sensi della presente legge non rileva la distinzione tra «marito» e «moglie» dovunque essa ricorra nelle disposizioni richiamate al comma 2. Le parole «marito» e «moglie», ovunque ricorrano, sono da intendersi sostituite con quella di «partner».
      4. Non può contrarre un'unione civile chi è vincolato da un matrimonio precedente o da una precedente unione civile.